Art. 28.
(Conto di sicurezza individuale).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato previa concertazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è disciplinata la costituzione di conti di sicurezza individuale a favore dei lavoratori economicamente dipendenti, nonché dei lavoratori subordinati con rapporti di lavoro a carattere temporaneo.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base dei seguenti criteri:

          a) finalizzazione del conto alla copertura di esigenze socialmente rilevanti, quali la continuità dei versamenti previdenziali anche nell'ambito della previdenza complementare e il pagamento di tasse scolastiche o universitarie;

 

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          b) affidamento della gestione dei conti individuali all'INPS, ovvero ad enti bilaterali costituiti dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati;

          c) finanziamento a carico delle parti interessate nella misura del 50 per cento e a carico del bilancio statale nella misura del 50 per cento, nei limiti stabiliti annualmente con la legge finanziaria;

          d) possibilità di erogazione, su domanda dei lavoratori interessati, di prestiti per un ammontare superiore a quello erogabile in via ordinaria.